Sez. 5, Sentenza n. 27677 del 11/12/2013 (Rv. 629524 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. - Condizioni - Temporanea irreperibilità del destinatario - Ai sensi dell'art. 60, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Trasferimento in luogo sconosciuto - Necessità - Comunicazione di sede di stabilimento in comune diverso dal domicilio fiscale - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario, che per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempreché abbia accertato che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale. Ne consegue che la notifica all'azienda del destinatario, tentata presso la sede sociale non reperita, legittima il ricorso alle forme di cui all'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 cit., senza che rilevi la pregressa comunicazione di "variazione dati" effettuata dal contribuente, nella quale si attestava l'esistenza di uno "stabilimento" sito in un comune diverso da quello del domicilio fiscale, nel cui territorio, invece, era confermata la presenza della sede legale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 lett. E CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)