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Sez. 1, Sentenza n. 9824 del 15/09/1999 (Rv. 530084 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Rapporti tra pretura circondariale e sezioni distaccate - Questione di competenza - Esclusione - Organizzazione interna di un unico ufficio - Configurabilità - Provvedimento relativo a tale organizzazione - Impugnabilità con i mezzi ordinari - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530084-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

Ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge n. 30 del 1989, come successivamente modificata, i rapporti tra la pretura circondariale e le sue sezioni distaccate ai fini della distribuzione del lavoro si pongono in termini non di competenza territoriale, bensì di organizzazione interna dell'ufficio sulla base di disposizioni aventi natura di pronuncia ordinatoria, sottratte, perciò stesso, ai mezzi di impugnazione ordinari, e nemmeno suscettibili di regolamento di competenza. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di un Tribunale che si era pronunciato, ritenendosi competente, sull'appello proposto avverso una decisione pretorile di riunione di due procedure relative ad una eredità, l'una delle quali pendente presso una pretura circondariale, l'altra presso una sede distaccata della stessa).

Riferimenti normativi: Legge 01/02/1989 num. 30 art. 2, Legge 01/02/1989 num. 30 art. 5, Decreto Legge 15/05/1989 num. 173, Legge 11/07/1989 num. 251

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)