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Sez. U, Sentenza n. 1374 del 10/02/1994 (Rv. 485275 - 01)

Procedimento civile - Giudice - Vizio di costituzione (nullità per) | Rapporti tra pretura circondariale e sezioni distaccate - Questione di competenza - Esclusione - Organizzazione interna di un unico ufficio - Configurabilità - Violazione della disciplina relativa - Conseguenze - Nullità insanabili - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485275-01

Procedimento civile - Giudice - Vizio di costituzione (nullità per)

Ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge 1 febbraio 1989, n. 30, come autenticamente interpretati dalla legge 11 luglio 1989, n. 251 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 15 maggio 1989, n. 173) i rapporti fra la pretura circondariale e le sue sezioni distaccate, ai fini della distribuzione sia delle cause civili che di quelle penali, non si pongono in termini di competenza territoriale, ma di organizzazione interna dell'unico ufficio sulla base di disposizioni la cui violazione appartiene alla tipologia delle invalidità concernenti la costituzione del giudice, disciplinate, peraltro - a differenza di quanto previsto in materia dalle norme codificate -, non come nullità insanabili, ma come vizi da accertarsi in limite mediante uno speciale sub procedimento (la cui previsione riguarda sia il processo civile, sia - senza che vi osti l'art. 33 del nuovo cod. proc. pen. - quello penale) che sfocia in una pronuncia ordinatoria del pretore, non impugnabile autonomamente, né suscettibile di regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Legge 01/02/1989 num. 30 art. 2, Legge 01/02/1989 num. 30 art. 5, Decreto Legge 15/05/1989 num. 173, Legge 11/07/1989 num. 251

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)