Sez. 3, Sentenza n. 49663 del 26/05/2015 Cc. (dep. 17/12/2015) Rv. 265369 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Sentenza resa in udienza preliminare - Proscioglimento per prescrizione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
Il ricorso per cassazione contro le sentenze di proscioglimento in udienza preliminare è inibito all'imputato solo quando l'assoluzione sia stata disposta per non avere egli commesso il fatto o perché il fatto stesso non sussiste, analogamente all'appello contro le sentenze rese all'esito del dibattimento; ne consegue che la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione resa in udienza preliminare è sempre impugnabile, anche quando l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, ben potendo il ricorrente sollecitare, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)