Sez. 6, Sentenza n. 87 del 26/11/2002 Cc. (dep. 08/01/2003) Rv. 223364 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Sentenza di proscioglimento da delitto per prescrizione - Impugnazione dell'imputato - Ammissibilità - Necessità che l'appellante rinunci alla prescrizione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI
L'appello contro le sentenze di proscioglimento per delitto è inibito all'imputato solo quando l'assoluzione sia stata disposta per non avere egli commesso il fatto o perché il fatto stesso non sussiste. Ne consegue che la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione è sempre appellabile, anche quando l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, ben potendo l'appellante sollecitare, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula più favorevole secondo il disposto dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)