diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2202 del 22/07/1974 (Rv. 370575 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - SOCIO - DOMANDA IN PRIMO GRADO DI CONDANNA DELLA SOCIETA AL PAGAMENTO DI RETRIBUZIONI PER LAVORO SUBORDINATO - DOMANDA IN GRADO DI APPELLO DI REMUNERAZIONE PER CONFERIMENTO DI OPERA O DI CONDANNA DELLA SOCIETA PER INDEBITO ARRICCHIMENTO - NOVITA - SUSSISTENZA - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370575-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - SOCIO - DOMANDA IN PRIMO GRADO DI CONDANNA DELLA SOCIETA AL PAGAMENTO DI RETRIBUZIONI PER LAVORO SUBORDINATO - DOMANDA IN GRADO DI APPELLO DI REMUNERAZIONE PER CONFERIMENTO DI OPERA O DI CONDANNA DELLA SOCIETA PER INDEBITO ARRICCHIMENTO - NOVITA - SUSSISTENZA - IMPROPONIBILITA.*

Costituiscono domande nuove, non proponibili in appello ai sensi dell'art 345 cod proc civ, quelle con cui un socio di una societa in nome collettivo, che, in primo grado, ha richiesto la condanna di detta societa al pagamento della retribuzione dovutagli sulla base di un asserito rapporto di lavoro subordinato, domandi, invece, in secondo grado, che gli venga liquidata la remunerazione spettantegli, ai sensi dell'art 2263 cod civ, per l'apporto alla stessa societa costituito dal conferimento della sua opera personale, ovvero che la convenuta sia condannata in base al principio dell'indebito arricchimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2263, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)