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Sez. 2, Sentenza n. 5116 del 17/10/1985 (Rv. 442432 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - RIVENDICA DA PARTE DI UN TERZO DELLA PROPRIETÀ DI IMMOBILI INCLUSI NELL'ATTIVO FALLIMENTARE - APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI COMPETENZA ORDINARIE - PRECEDENTE IMPEGNO IN SEDE CONCORDATO FALLIMENTARE DEL DEBITORE DI VENDERE TALI BENI E DI DESTINARE IL RICAVATO AL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE.*
Stato
decisa il 1985-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442432-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - RIVENDICA DA PARTE DI UN TERZO DELLA PROPRIETÀ DI IMMOBILI INCLUSI NELL'ATTIVO FALLIMENTARE - APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI COMPETENZA ORDINARIE - PRECEDENTE IMPEGNO IN SEDE CONCORDATO FALLIMENTARE DEL DEBITORE DI VENDERE TALI BENI E DI DESTINARE IL RICAVATO AL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE.*

La domanda, con la quale il terzo rivendichi, nei confronti del fallimento, la proprietà di immobili inclusi nell'attivo fallimentare, ed inoltre, in relazione all'impegno in precedenza assunto, in Sede di concordato preventivo dello stesso debitore, circa la vendita di detti beni e la destinazione del ricavato al soddisfacimento dei creditori, chieda l'accertamento dell'attuale insussistenza di quell'obbligazione, introduce, oltre ad un'Azione reale, un'Azione di natura personale, che investe la procedura fallimentare. Ne consegue, in applicazione dell'art. 24 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, che, mentre la prima di dette azioni è soggetta alle regole di Competenza ordinarie, la seconda spetta funzionalmente alla cognizione del tribunale che ha dichiarato il fallimento.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)