Sez. 1, Sentenza n. 3634 del 08/08/1989 (Rv. 463583 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - AZIONE DI SIMULAZIONE - COMPETENZA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - AZIONE DI SIMULAZIONE - COMPETENZA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Agli effetti della Competenza funzionale del tribunale fallimentare, devono intendersi come azioni derivanti dal fallimento, a norma dell'art. 24 legge fall., non soltanto quelle che trovino origine nello stato di dissesto, ma anche quelle che incidono sul patrimonio del fallito o che, per la sopravvenienza del fallimento, sono soggette ad una speciale disciplina. Di conseguenza, va affermata la Competenza del tribunale fallimentare sia quando la pretesa creditoria è fatta valere direttamente nel concorso, sia quando la domanda proposta costituisce il mezzo attraverso il quale si intende ottenere il riconoscimento dell'obbligazione vantata nello stato passivo fallimentare (nella specie, trattavasi di Azione di carattere personale, volta ad ottenere una pronunzia di simulazione di un contratto con cui era stata trasferita la proprietà di immobili con patto di retrocessione, nonché la restituzione dei beni, oltre al risarcimento dei danni). (Conf 4909/88, mass n 459728; (Conf 3568/87, mass n 452527; (Conf 5116/85, mass n 442432).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)