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Sez. 6, Sentenza n. 3128 del 29/07/1997 Cc. (dep. 27/08/1997) Rv. 208848 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Conflitto di competenza - Decisione del conflitto a favore del giudice che per primo ha emesso la misura - Necessità di rinnovazione della misura agli affetti dell'art. 27 cod. proc.pen. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208848-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

Il Gip al quale gli atti vengono restituiti dopo la loro trasmissione per competenza ad altro ufficio, a seguito della soluzione del conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice cui gli atti erano stati trasmessi e dopo l'emissione di un nuovo provvedimento ex art, 27 cod. proc. pen., non è tenuto a rinnovare entro venti giorni, a pena di perdita di efficacia, la misura cautelare a suo tempo disposta. Così come sarebbe palesemente irrazionale pretendere l'emissione di una nuova misura nel caso in cui il conflitto sia deciso nel senso della affermazione della competenza del secondo dei giudici investiti della questione, così l'esigenza di un nuovo provvedimento cautelare non può derivare dal fatto che la decisione del conflitto determini il ritorno degli atti al primo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)