Sez. 3, Sentenza n. 5036 del 13/01/2010 Cc. (dep. 09/02/2010) Rv. 246055 - 01
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Conflitto di competenza - Risoluzione a favore del giudice che per primo ha emesso la misura - Necessità di rinnovazione ex art. 27 cod. proc. pen. - Esclusione.
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
Non v'è obbligo di rinnovazione nei venti giorni, a pena di perdita di efficacia, della misura cautelare a suo tempo disposta per il giudice per le indagini preliminari a cui gli atti sono restituiti dopo la loro trasmissione per competenza ad altro ufficio, a seguito della soluzione del conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice "ad quem" e dopo l'emissione di un nuovo provvedimento ex art. 27 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)