Sez. 1, Sentenza n. 1074 del 19/02/1979 (Rv. 397275 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO - IN GENERE - DISCIPLINA NEL VIGORE DEL RD N 1516 DEL 1937 - MODELLO 22/A COMPILATO ED UTILIZZATO DALL'UFFICIO PER COMUNICARE AL CONTRIBUENTE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE - FUNZIONE DI RICORSO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO - IN GENERE - DISCIPLINA NEL VIGORE DEL RD N 1516 DEL 1937 - MODELLO 22/A COMPILATO ED UTILIZZATO DALL'UFFICIO PER COMUNICARE AL CONTRIBUENTE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE - FUNZIONE DI RICORSO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
In tema di procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, nel vigore del RD 8 luglio 1937 n 1516, il principio, in forza del quale l'impugnazione contro la decisione della commissione provinciale va proposta con atto che deve giungere alla commissione centrale entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione al contribuente della pronuncia impugnata (artt 38 e 45 del citato decreto), non implica che l'atto medesimo debba essere necessariamente distinto da quello contenente l'avviso di notificazione della decisione impugnata. Pertanto, la funzione di ricorso alla commissione centrale puo essere validamente svolta dal modello 22/a, che sia stato compilato ed utilizzato dall'ufficio per detta comunicazione al contribuente, qualora lo stesso fornisca una conoscenza chiara ed esauriente dei fatti di causa, e contenga una completa ed articolata esposizione dei motivi di impugnazione. (V 1613/71, mass n 352033).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 38, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)