Sez. 2, Sentenza n. 10279 del 16/05/2005 (Rv. 582210 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE | Fissazione di un termine per l'adempimento e sua successiva proroga - Tolleranza delle parti nel ritardo rispetto al secondo termine - Conseguenze - Possibilità di pretendere immediatamente, ex art. 1183 cod.civ., l'adempimento della prestazione - Configurabilità - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE
Nel caso in cui le parti pattuiscano un termine per l'adempimento e poi un secondo termine (che proroga il primo), se alla scadenza di questo esse non manifestano volontà di recedere dal contratto o, comunque, disinteresse ai rispettivi adempimenti, deve presumersi che il ritardo rispetto al secondo termine è stato tollerato dai contraenti, con la conseguenza che le reciproche obbligazioni sono rimaste senza un termine per adempiere, per cui ciascuno dei creditori può, in forza dell'art. 1183 cod.civ., pretendere immediatamente la prestazione dovutagli per la quale era trascorso il termine contrattuale per l'adempimento, nel qual caso il ritardo del debitore, trascorso il tempo materiale necessario per l'esecuzione, può essere apprezzato come inadempimento colpevole.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)