Sez. 5 - , Sentenza n. 15510 del 21/07/2020 (Rv. 658497 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Abuso del diritto - Operazioni o atti volti esclusivamente al conseguimento di un vantaggio fiscale - Conseguenze - Imputazione in conto economico di minusvalenze - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il cui fondamento si rinviene nell'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che consente all'Amministrazione finanziaria di disconoscere e dichiarare non opponibili le operazioni e gli atti, in sé privi di valide ragioni economiche e diretti al solo scopo di conseguire vantaggi fiscali diversamente non spettanti, sicché è legittimo l'atto impositivo emesso a seguito dell'imputazione in conto economico di una minusvalenza finalizzata al solo conseguimento di benefici fiscali non altrimenti fruibili.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 73 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)