Sez. 5, Sentenza n. 4561 del 06/03/2015 (Rv. 635403 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Elusione fiscale - Abuso del diritto - Operazioni o atti volti esclusivamente al conseguimento di un vantaggio fiscale - Conseguenze - Imputazione in conto economico di minusvalenze - Configurabilità - Fattispecie relativa a benefici fiscali ottenuti con l'applicazione del metodo LIFO.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il cui fondamento si rinviene nell'art. 37 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che consente all'Amministrazione finanziaria di disconoscere e dichiarare non opponibili le operazioni e gli atti, in sé privi di valide ragioni economiche e diretti al solo scopo di conseguire vantaggi fiscali diversamente non spettanti, sicché è legittimo l'atto impositivo emesso a seguito dell'imputazione in conto economico di una minusvalenza finalizzata al solo conseguimento di benefici fiscali non altrimenti fruibili. (Nella specie, il beneficio economico derivava dall'applicazione del metodo LIFO alla cessione di un pacchetto di azioni che la società controllata si era impegnata ad effettuare alla controllante e che, a propria volta, aveva acquistato dopo aver ricollocato le azioni prima acquisite dal circolante alle immobilizzazioni).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 59 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 61 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66 com. 1 n. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)