Sez. 1, Sentenza n. 2782 del 13/02/2004 (Rv. 570109 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Crediti d'impresa - Cessione - Fallimento del cedente - Opponibilità al fallimento - Presupposti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE
La cessione dei crediti, a norma degli artt. 5 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, non è opponibile al fallimento ove ricorrano i presupposti della conoscenza dello stato di insolvenza del cedente, dell'esecuzione del pagamento suscettibile di revoca nell'anno anteriore al fallimento, e della verificazione del detto pagamento prima della scadenza del credito ceduto.
Riferimenti normativi: Legge 21/02/1991 num. 52 art. 5, Legge 21/02/1991 num. 52 art. 7, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)