diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5724 del 18/04/2001 (Rv. 546043 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Factoring - Cessione di crediti per canoni non scaduti di sublocazione - Fallimento della società conduttrice sublocante - Recesso del curatore dal contratto di factoring e di locazione - Ammissione al passivo in prededuzione del credito vantato dalla società di factoring a titolo di rimborso di quanto corrisposto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546043-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE

Al credito vantato dalla società di "factoring" a titolo di rimborso dei corrispettivi versati alla società (poi fallita) a seguito di cessione dei crediti per canoni scaduti di sublocazione non va applicato il disposto dell'art. 7 della legge n. 52 del 1991, che riconosce il carattere di massa al debito di restituzione al cessionario del corrispettivo pagato, se il curatore si sia avvalso della facoltà di recesso dal contratto di "factoring" (nella specie, la società, poi fallita, era conduttrice di un intero complesso immobiliare ed aveva sublocato le singole porzioni del complesso stesso, cedendo ad una società di "factoring" i crediti costituiti dai canoni di sublocazione che sarebbero maturati nel futuro del rapporto. Dichiarato il fallimento della conduttrice, il curatore era receduto dal contratto di locazione con il proprietario del complesso immobiliare. La S.C., enunciando il massimato principio, ha cassato la sentenza che aveva ammesso al passivo la cessionaria in via di prededuzione).

Riferimenti normativi: Legge 21/02/1991 num. 52 art. 7, Legge Falliment. art. 72 com. 4, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)