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Sez. 2, Sentenza n. 3780 del 13/06/1980 (Rv. 407625 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISSENSO DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407625-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISSENSO DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*

Le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive onde il giudice del merito non e tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse. (Conf 461/79, mass n 396578).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)