Sez. L, Sentenza n. 461 del 20/01/1979 (Rv. 396578 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLA CONSULENZA DI PARTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLA CONSULENZA DI PARTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico onde il giudice del merito non e tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili, anche implicitamente, con le stesse. (Conf 2885/77, mass n 386457).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)