Sez. 1, Sentenza n. 1447 del 31/05/1966 (Rv. 322879 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - NON IMPORTANTE DEROGA DELLA COMPETENZA PER MATERIA O VALORE - INAMMISSIBILITA - NON RILEVABILITA DI UFFICIO - NECESSITA DI ECCEZIONE NELLA PRIMA UDIENZA - MANCANZA - NON DEDUCIBILITA IN APPELLO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - NON IMPORTANTE DEROGA DELLA COMPETENZA PER MATERIA O VALORE - INAMMISSIBILITA - NON RILEVABILITA DI UFFICIO - NECESSITA DI ECCEZIONE NELLA PRIMA UDIENZA - MANCANZA - NON DEDUCIBILITA IN APPELLO.*
L'inammissibilita della domanda riconvenzionale, non e rilevabile di ufficio se la proposizione della domanda stessa non determina spostamento di Competenza per materia o per valore. L'accettazione del contraddittorio su tale domanda da parte dell'attore importa la conseguenza che il giudice sia obbligato a pronunciarsi anche sulla riconvenzionale e che l'inammissibilita non possa essere dedotta per la prima volta in appello, sia che essa si riferisca a diversita di titolo sia ad un, inosservanza delle norme di cui agli artt. 167 e 183 cod. proc. civ. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)