Sez. 1, Sentenza n. 3595 del 18/07/1978 (Rv. 393095 - 01)
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - INAMMISSIBILITA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - INAMMISSIBILITA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
L'inammissibilita della domanda riconvenzionale (nella specie, in quanto fondata su titolo diverso ed autonomo da quello dedotto in giudizio dall'attore), ove la domanda medesima non comporti alcuno spostamento di Competenza, o lo determini soltanto in tema di Competenza territoriale derogabile, non e rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della controparte, sempreche tale eccezione non sia preclusa dall'intervenuta accettazione del contraddittorio. (V 3121/73, mass n 366894; (V 1447/66, mass n 322879).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)