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Sez. 2, Sentenza n. 15103 del 22/06/2010 (Rv. 613586 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE | d.l. n. 143 del 1991 convertito nella legge n. 197 del 1991 - Divieto di trasferire somme in misura superiore a 12.500, 00 euro senza il ricorso ad intermediari abilitati - Compimento di diversi trasferimenti funzionalmente collegati per importi singolarmente inferiori - Legittimità - Esclusione - Collegamento funzionale tra i vari trasferimenti - Rilevanza.
Stato
decisa il 2010-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613586-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall'art.1, primo comma, del d.l. n. 143 del 1991, conv. nella legge n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a euro 12.500, 00 senza il tramite di intermediari abilitati, pone riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/03/1991 num. 143 art. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)