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Sez. 2, Sentenza n. 1080 del 21/01/2016 (Rv. 638363 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE | Divieto di trasferire somme in misura superiore a 12.500, 00 euro, senza il ricorso ad intermediari abilitati - Trasferimento frazionato in più operazioni funzionalmente collegate - Illegittimità - Annotazione nelle scritture contabili od esecuzione per consuetudini commerciali tra imprese - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638363-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE

In tema di normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv. in l. n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ad euro 12.500, 00 senza ricorrere ad intermediari abilitati, riguarda il valore dell'intera operazione economica cui il trasferimento è funzionale e si applica anche laddove quest'ultimo sia frazionato in varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito, quand'anche annotate nelle scritture contabili ovvero basate su consuetudini commerciali tra imprese gestite da società del medesimo gruppo, trattandosi di soggetti comunque dotati di distinta personalità giuridica ed autonomia patrimoniale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 1, Legge 07/05/1991 num. 197 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)