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Sez. L, Sentenza n. 6627 del 11/11/1986 (Rv. 448784 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - PRECLUSIONI DERIVANTI DA GIUDICATO ESTERNO - ESECUZIONE RELATIVA - NATURA DI ECCEZIONE IN SENSO STRETTO - CONSEGUENZA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448784-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - PRECLUSIONI DERIVANTI DA GIUDICATO ESTERNO - ESECUZIONE RELATIVA - NATURA DI ECCEZIONE IN SENSO STRETTO - CONSEGUENZA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

La preclusione derivante dal giudicato formatosi in altro processo fra le medesime parti (cosiddetto giudicato esterno) integra un'eccezione in senso stretto, che, pertanto, non può essere proposta per la prima volta in Sede di legittimità. (V 5988/83, mass n 430799; (V 2121/81, mass n 412844; (Conf 57/82, mass n 417741).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)