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Sez. U, Sentenza n. 2121 del 11/04/1981 (Rv. 412844 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - PRINCIPIO DELLA NON RILEVABILITA D'UFFICIO DEL GIUDICATO ESTERNO - INAPPLICABILITA IN TEMA DI GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE COSTITUITO DA UNA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412844-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - PRINCIPIO DELLA NON RILEVABILITA D'UFFICIO DEL GIUDICATO ESTERNO - INAPPLICABILITA IN TEMA DI GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE COSTITUITO DA UNA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*

Il principio secondo cui l'eccezione di giudicato esterno integra un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile ex officio e non proponibile per la prima volta in Sede di legittimita, subisce un temperamento allorche si verta in tema di giudicato (esterno) sulla giurisdizione costituito da una sentenza della Corte di Cassazione, con la conseguenza che tale giudicato opera nonostante l'inerzia difensiva delle parti, anche nel successivo ordinario giudizio di legittimita sulla questione di giurisdizione vertente fra le stesse parti e in ordine al medesimo rapporto giuridico. Infatti, poiche la questione di giurisdizione per la sua specifica peculiarita trascende l'interesse particolare dei contendenti, i poteri cognitivi della suprema Corte, nell'esame di detta questione, anche in Sede di ricorso ordinario, non restano vincolati dai motivi dedotti dalle parti ma, estendendosi ad accertamento di fatto, possono pervenire alla cognizione della sua precedente pronuncia, mediante quell'attivita di istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante. (nella specie, la suprema Corte, in accoglimento del ricorso incidentale, ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla base di una sua precedente pronuncia resa - in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione fra le stesse parti e in ordine al medesimo rapporto - posteriormente alla proposizione del ricorso). (V 223/81, mass n 410631; (V 2754/80, mass n 406534; (V 2013/80, mass n 405647; (V 1382/76, mass n 380088; (V 3767/75, mass nn 377973 e 362802; (V 1395/72, mass n 357978; (V 2008/69, mass n 344242 e 341240; (V 2529/63, mass n 263909).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)