Sez. 6, Sentenza n. 12271 del 07/01/1999 Ud. (dep. 28/10/1999) Rv. 214527 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Mutamento di destinazione d'uso - Ipotesi in cui si realizzi attraverso il mutamento materiale dell'organismo edilizio - Consumazione del reato - Coincide con l'inizio dei lavori finalizzati al cambio di destinazione.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di violazioni edilizie, il mutamento di destinazione d'uso può essere materiale, quando si realizzi attraverso l'esecuzione di opere edili sull'immobile preesistente, ovvero soltanto funzionale, quando avvenga con una semplice modificazione dell'utilizzo, che non comporti trasformazioni materiali: solo il mutamento funzionale richiede, per essere integrato, l'effettiva modifica della destinazione dell'immobile, mentre il mutamento materiale si consuma sin dall'inizio dei lavori edilizi finalizzati al cambio di destinazione, purché tale finalizzazione sia desumibile attraverso mezzi probatori di natura logica o storica.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 8, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)