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Sez. 2, Sentenza n. 1250 del 28/04/1971 (Rv. 351417 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - POTERI DELLA CASSAZIONE - CENSURA DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - INDAGINI DI MERITO DA PARTE DELLA CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351417-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - POTERI DELLA CASSAZIONE - CENSURA DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - INDAGINI DI MERITO DA PARTE DELLA CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*

La censura di difetto di motivazione non puo avere ingresso nel procedimento di regolamento di Competenza, nel quale la Corte di Cassazione e direttamente chiamata a regolare, anche attraverso indagini di merito, la Competenza, prescindendo completamente dalla motivazione della sentenza denunziata. (V 1976'70, mass n 348023' 1960'69, mass n 341132).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)