Sez. 2, Sentenza n. 1250 del 28/04/1971 (Rv. 351417 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - POTERI DELLA CASSAZIONE - CENSURA DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - INDAGINI DI MERITO DA PARTE DELLA CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - POTERI DELLA CASSAZIONE - CENSURA DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - INDAGINI DI MERITO DA PARTE DELLA CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
La censura di difetto di motivazione non puo avere ingresso nel procedimento di regolamento di Competenza, nel quale la Corte di Cassazione e direttamente chiamata a regolare, anche attraverso indagini di merito, la Competenza, prescindendo completamente dalla motivazione della sentenza denunziata. (V 1976'70, mass n 348023' 1960'69, mass n 341132).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)