Sez. 3, Sentenza n. 1960 del 04/06/1969 (Rv. 341132 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLE RAGIONI DETERMINANTI LA COMPETENZA O L'INCOMPETENZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLE RAGIONI DETERMINANTI LA COMPETENZA O L'INCOMPETENZA.*
In Sede di regolamento di Competenza la Corte di Cassazione esercita il proprio Sindacato con piena potesta ed autonomia di giudizio rispetto alla pronunzia impugnata alla stregua di tutti gli elementi di fatto gia acquisiti e puo, quindi, rilevare anche d'ufficio le ragioni che determinano la Competenza o l'incompetenza del giudice adito pur se queste non siano state oggetto d'esame nella sentenza denunziata. (V.2292-66, massima n.324461 1148-66, massima n.322307 16-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)