Sez. 2, Sentenza n. 3287 del 03/04/1999 (Rv. 524949 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO | Contestazione - Onere della prova - Ripartizione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO
Allorquando risultino elementi idonei a configurare una situazione di apparenza giuridica, spetta a chi contesta l'efficacia in suo danno della medesima, l'onere della prova contraria (pertanto nella specie giustamente il giudice di merito ha posto a carico del creditore l'onere di provare che il soggetto che aveva ricevuto il pagamento non era a ciò autorizzato e che il debitore, la cui buona fede va presunta ai sensi dell'art. 1147 cod. civ., aveva agito con colpa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)