Sez. 3, Sentenza n. 2838 del 11/02/2005 (Rv. 580174 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Omessa pubblicità del trasferimento - Obbligazioni assunte dal cessionario - Responsabilità solidale dell'imprenditore cedente - Principio dell'apparenza del diritto - Operatività - Condizioni - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE
In ipotesi di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda non accompagnato da pubblicità formale (nel caso in cui essa sia legislativamente imposta) o comunque "di fatto", idonea a rendere noto al pubblico l'avvenuto trasferimento, l'imprenditore cedente è, in forza del principio dell'apparenza del diritto, responsabile per le obbligazioni assunte dal cessionario ed è, quindi, passivamente legittimato nella controversia promossa, in relazione a quelle obbligazioni, dal terzo in buona fede, il quale, ignaro della cessione, abbia ragionevolmente ritenuto di aver trattato con il cedente stesso o con persona munita del potere di rappresentarlo. La ricorrenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del suddetto principio dell'apparenza del diritto (uno stato di fatto non corrispondente allo stato di diritto; il convincimento dei terzi - derivante da errore scusabile e, come tale, immune da colpa - che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica sì da indurli a regolare la loro condotta nella sfera del diritto, facendo affidamento su una situazione giuridica non vera ma apparente) costituisce valutazione di merito, incensurabile in cassazione se immune da vizi logici e giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2556, Cod. Civ. art. 2559
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)