Sez. 1, Sentenza n. 1361 del 05/05/1972 (Rv. 357930 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA - GIRATA CONSISTENTE NELL'INDICAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DI UNA SOCIETA ED IN UNA SOTTOSCRIZIONE INDIVIDUALE - RIFERIMENTO ALLA SOCIETA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA - GIRATA CONSISTENTE NELL'INDICAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DI UNA SOCIETA ED IN UNA SOTTOSCRIZIONE INDIVIDUALE - RIFERIMENTO ALLA SOCIETA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
La girata di un assegno bancario, del quale sia girataria una societa, consistente nell'indicazione della ragione sociale e nell'apposizione di una firma individuale deve intendersi effettuata in rappresentanza della societa, senza che sia necessaria una precisa formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, purche la sottoscrizione cambiaria abbia in se una certa congruenza a conseguire un simile effetto. *
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 38, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 19, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 86, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)