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Sez. 1, Sentenza n. 17016 del 12/11/2003 (Rv. 568096 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Iscrizione di ipoteca - Inesistenza del diritto - Domanda di risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ. - Richiesta di condanna generica con rinvio a separato giudizio per la liquidazione del danno - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568096-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

La domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata - conseguenti, nella specie, ad un'illegittima iscrizione ipotecaria eseguita dal coniuge in virtù di provvedimento presidenziale di separazione e di quello successivo emesso dal giudice istruttore - va proposta, tanto per l'an che per il quantum, allo stesso giudice competente per il merito della causa cui i pretesi danni si riferiscono - e quindi al giudice chiamato a pronunciarsi sull'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria -, trattandosi di competenza esclusiva e inderogabile. Pertanto, è inammissibile la domanda di condanna generica del convenuto, in tale sede formulata, con rinvio ad altro giudice per la liquidazione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)