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Sez. 3, Sentenza n. 10169 del 17/10/1997 (Rv. 508962 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Domanda risarcitoria ex art. 96 cod. proc. civ. - Richiesta di condanna generica con rinvio ad altro giudice per la liquidazione del danno - Inammissibilità - Rilevabilità in ogni stato e grado.
Stato
decisa il 1997-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508962-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

La domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., per responsabilità processuale aggravata può essere conosciuta e decisa, nella sua globalità, soltanto dal giudice competente per il merito della causa cui i pretesi danni si riferiscono, e, trattandosi, nella specie, di competenza funzionale (come tale, esclusiva ed inderogabile), non può essere circoscritta, a pena di inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado, alla condanna generica del convenuto, con rinvio ad altro giudice per la concreta liquidazione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)