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Sez. L, Sentenza n. 1076 del 03/03/1978 (Rv. 390435 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - ESTENSIONE A NORME DIVERSE DA QUELLE PRESE IN CONSIDERAZIONE DALLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 3 E 4 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 IN MATERIA AGRARIA (DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE) - ESTENSIONE ALL'ART 3 DELLA LEGGE N 567 DEL 1962 ISPIRATA A CRITERI ANALOGHI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390435-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - ESTENSIONE A NORME DIVERSE DA QUELLE PRESE IN CONSIDERAZIONE DALLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 3 E 4 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 IN MATERIA AGRARIA (DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE) - ESTENSIONE ALL'ART 3 DELLA LEGGE N 567 DEL 1962 ISPIRATA A CRITERI ANALOGHI - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art 27 della legge n 87 del 1953, la Corte costituzionale, una volta dichiarata l'illegittimita di una legge, dichiara altresi quali sono le altre Disposizioni legislative, la cui illegittimita deriva come conseguenza dalla decisione adottata. In Mancanza di questa dichiarazione, non puo l'interprete considerare incostituzionali norme diverse da quella presa in considerazione dalla Corte, ancorche ispirate agli stessi criteri. Da cio consegue che la dichiarazione di incostituzionalita (contenuta nella decisione della Corte cost n 155 del 1972) degli art 3 e 4 della legge n 11 del 1971, nella parte in cui essi dettavano i criteri di Determinazione dell'equo canone anche con riferimento all'affitto agrario ad affittuario imprenditore e non limitavano i criteri medesimi al solo affitto a coltivatore diretto, non ha comportato l'incostituzionalita dell'art 3 della legge n 567 del 1962, che, prima dell'entrata in vigore della legge n 11 del 1971, dettava analoghi criteri. Pertanto l'art 3 citato e applicabile per le annate agrarie regolate dalla legge del 1962 anche agli Affitti ad affittuario imprenditore.*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 27 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/06/1962 num. 567 art. 3 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 3 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)