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Sez. 2, Sentenza n. 20 del 07/01/1975 (Rv. 373124 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373124-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, nonche l'individuazione fra essi di quelli da porre a fondamento della decisione, e rimesso al giudice del merito e non e suscettibile di Sindacato da parte della Corte di Cassazione, quando attraverso la motivazione sia possibile seguire il processo logico in base al quale si e formato il convincimento del giudice. (Conf 1583/74, mass n 369754).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)