Sez. 3, Sentenza n. 1583 del 01/06/1974 (Rv. 369754 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Spetta al giudice del merito la selezione delle prove, scegliendo tra esse quelle i cui risultati siano piu attendibili, e su questi fondando il proprio convincimento, il quale non e censurabile in Cassazione, se adeguatamente motivato, senza vizi logici ed errori di diritto. (V 3236'73, mass n 367070).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)