diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1583 del 01/06/1974 (Rv. 369754 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369754-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Spetta al giudice del merito la selezione delle prove, scegliendo tra esse quelle i cui risultati siano piu attendibili, e su questi fondando il proprio convincimento, il quale non e censurabile in Cassazione, se adeguatamente motivato, senza vizi logici ed errori di diritto. (V 3236'73, mass n 367070).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)