Sez. 4, Sentenza n. 12172 del 18/11/2003 Cc. (dep. 13/03/2004) Rv. 227905 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE | Del giudice che ha disposto la misura cautelare - Successiva revoca della dichiarazione di incompetenza - Legittimità - Effetti.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE
È legittimo il provvedimento con il quale il giudice revochi una propria precedente declaratoria di incompetenza per territorio (così prevenendo l'insorgere di un conflitto), con la conseguenza che - nella fattispecie, relativa a declaratoria di incompetenza del giudice che aveva emesso la misura cautelare - la successiva revoca di tale dichiarazione rende non necessaria l'emissione di una nuova ordinanza entro il termine perentorio di cui all'art. 27 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 29, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)