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Sez. 1, Sentenza n. 22105 del 22/10/2007 (Rv. 599247 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - DECRETO DI CHIUSURA - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo o domanda tardiva di credito - Ostacolo alla chiusura - Esclusione - Decreto del tribunale - Cognizione della corte d'appello in sede di reclamo - Oggetto - Impedimenti diversi dai casi di chiusura - Non configurabilità.
Stato
decisa il 2007-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599247-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - DECRETO DI CHIUSURA - IN GENERE

In materia di chiusura del fallimento, in presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 118 legge fall., nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura, sicché quest'ultima, ricorrendo uno dei casi di cui al citato art. 118, deve essere dichiarata nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di dichiarazione tardiva di credito; la cognizione della corte d'appello in sede di reclamo, perciò, è limitata alla verifica della sussistenza di una delle predette ipotesi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 118, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)