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Sez. 1, Sentenza n. 25624 del 07/12/2007 (Rv. 601399 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | In genere.
Stato
decisa il 2007-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601399-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

La domanda d'insinuazione tardiva al passivo fallimentare non impedisce al curatore di richiedere la chiusura del fallimento ai sensi del n. 2 dell'art. 118 legge fall., per estinzione dei crediti ammessi, riferendosi la norma esclusivamente a quelli sottoposti alla verifica dello stato passivo; infatti, la presentazione tardiva, sottratta al contraddittorio e al sindacato proprio dell' ammissione al passivo, non può ritardare la chiusura del fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)