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Sez. 3, Sentenza n. 8522 del 05/05/2004 (Rv. 572623 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Disciplina prevista dall'art. 2087 cod. civ. - Soggetti tutelati - Dipendente di altra società - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572623-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'art. 2087 cod. civ., il quale fa carico al datore di lavoro di Adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro, e pertanto non può essere fatta valere - in quanto tale - dal dipendente di altra società incaricata della manutenzione di un impianto, la eventuale omessa adozione, in relazione a quest'ultimo, delle misure di prevenzione, quand'anche una tale omissione sia stata per lui causa di danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)