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Sez. L, Sentenza n. 9614 del 16/07/2001 (Rv. 548216 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Disciplina prevista dall'art. 2087 cod. civ. - Applicabilità ai rapporti di lavoro autonomo - Esclusione - Riconducibilità dei suddetti rapporti nella previsione di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548216-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Ai rapporti di lavoro autonomo, pur se riconducibili alla previsione di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. - norma di rilevanza esclusivamente processuale, in quanto assoggetta al rito del lavoro le controversie concernenti i rapporti di collaborazione in cui la prestazione sia continuativa, coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato - non è applicabile l'art. 2087 cod. civ. che riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)