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Sez. 6 - , Sentenza n. 11164 del 13/02/2019 Cc. (dep. 13/03/2019) Rv. 275213 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro preventivo - Nesso di pertinenzialità - Necessità - Falsa testimonianza – Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275213-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

È illegittimo il sequestro preventivo di un terreno, oggetto di un giudizio per usucapione, disposto in relazione al reato di falsa testimonianza contestato ai testi escussi in esso, difettando qualsiasi rapporto di pertinenzialità tra il reato ipotizzato ed il bene. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli effetti che con la misura si intendono in tal caso scongiurare, ovvero la perdita definitiva del bene, non discendono dal delitto in oggetto, bensì dalla sentenza, e che il sequestro non potrebbe neppure essere disposto in considerazione dell'eventuale proposizione dell'azione di revocazione in sede civile, giacché la misura reale "de qua" non può essere impiegata per conseguire scopi diversi da quelli suoi propri).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)