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Sez. 4, Sentenza n. 36884 del 23/05/2007 Cc. (dep. 08/10/2007) Rv. 237592 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Presupposti - Libera disponibilità del bene - Pericolo - Definizione.
Stato
decisa il 2007-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237592-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

La previsione di cui all'art. 321 cod.proc.pen. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati. Ne consegue che il pericolo rilevante, ai fini dell'adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto e attuale, e per "cose pertinenti al reato" sono anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione nella commissione di altri reati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)