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Sez. 6, Sentenza n. 9932 del 10/07/1992 Ud. (dep. 17/10/1992) Rv. 192515 - 01

Stupefacenti - In genere | Ipotesi prevista dal comma quarto dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - Circostanza attenuante o diminuente rispetto alle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo - Esclusione - Ragione - Fattispecie: illegittima esclusione di continuazione.
Stato
decisa il 1992-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/192515-01

Stupefacenti - In genere

In materia di disciplina degli stupefacenti, il comma quarto dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non prevede una circostanza attenuante od una diminuente rispetto alle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dello stesso articolo, perché la diversa natura della sostanza stupefacente o psicotropa cui si fa riferimento nella norma (classificazione nelle tabelle 2 e 4 per il comma quarto e nelle tabelle 1 e 3 dell'art. 14 per i commi primo, secondo e terzo) è elemento non già accidentale, che incide quindi sulla sola sanzione, bensì costitutivo della fattispecie, che incide sul precetto e distingue conseguentemente, specializzandola, l'una dalle altre figure delittuose. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha ritenuto che "illegittimamente la Corte d'Appello, male interpretando l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e ritenendo erroneamente che il comma quarto prevede una diminuente del fatto-reato previsto dal comma primo di tale articolo e che la detenzione dell'haschish è assorbita in quella dell'eroina, ha escluso il concorso materiale dei reati, e quindi la continuazione ravvisata dal Tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)