Sez. 2, Sentenza n. 26202 del 21/02/2017 Ud. (dep. 25/05/2017) Rv. 270288 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Contestazione indifferenziata per tipo di sostanza in relazione a fatti anteriori - Conseguenze.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, nel caso di contestazione di fatti anteriori alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014 - dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4-vicies D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. in L. 21 febbraio 2006, n. 49 - che non rechi la specificazione della sostanza oggetto della condotta, il giudice non può applicare, come fattispecie-base, il regime sanzionatorio previsto dal comma primo dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo tornato in vigore a seguito della citata sentenza e relativo alle c.d. "droghe pesanti"), giacché il comma quarto del medesimo articolo prevede, non un'attenuante o una diminuente, ma una figura delittuosa distinta rispetto a quella del comma primo, con la conseguenza che detto giudice è tenuto ad individuare l'esatta qualificazione giuridica della fattispecie, alla luce del retroattivo scorporamento, in tabelle differenti, di alcune delle sostanze ricomprese nella versione della tabella I corrispondente al D.L. n. 272 del 2005.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 14 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)