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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16871 del 25/05/2022 (Rv. 664727 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Società in nome collettivo - Recesso del socio - Opponibilità all’amministrazione finanziaria - Iscrizione nel registro delle imprese - Necessità - Onere probatorio a carico del contribuente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2022-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664727-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

In tema di IRPEF, e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, il socio di società in nome collettivo che non provveda tempestivamente - in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della quota - a richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese della modifica dell'atto costitutivo, o non provi che l'amministrazione finanziaria ne fosse a conoscenza, non può opporre, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul suo reddito di partecipazione, la perdita della qualità di socio non iscritta e non comunicata.

Cod. Civ. art. 2193, Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2290, Cod. Civ. art. 2295, Cod. Civ. art. 2296, Cod. Civ. art. 2300, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)