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Sez. 5, Sentenza n. 2812 del 26/02/2002 (Rv. 552566 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Società in nome collettivo - Recesso del socio - Omessa o tardiva iscrizione nel registro delle imprese - Omessa comunicazione, da parte del socio, all'amministrazione finanziaria - Conseguenze - Opponibilità del recesso all'amministrazione, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF sul reddito di partecipazione, per periodi d'imposta anteriori all'iscrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552566-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

In tema di IRPEF e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, qualora l'amministratore di società in nome collettivo non provveda tempestivamente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese (ai sensi degli artt. 2295 e 2300 cod. civ.) della modificazione dell'atto costitutivo rappresentata dal recesso del socio dalla società, e quest'ultimo non comunichi il recesso all'amministrazione finanziaria, il socio medesimo non può opporre - ai fini dell'applicazione dell'IRPEF sul suo reddito di partecipazione - il recesso non iscritto e non comunicato, poiché egli ha il potere di sostituirsi all'amministratore inerte e, in ogni caso, è gravato, "medio tempore", dell'onere di comunicare all'amministrazione l'intervenuto recesso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2295, Cod. Civ. art. 2300

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)