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Sez. 1 - , Sentenza n. 1665 del 22/01/2019 (Rv. 652408 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimento di espulsione - - Art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1986 - Applicabilità - Condizioni - Effettività dei legami familiari - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652408-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

L'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), il quale impone di tenere conto nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, si applica, con valutazione da effettuarsi caso per caso, anche al cittadino straniero che pure non si trovi nella posizione di formale richiedente il ricongiungimento familiare. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato con rinvio il provvedimento di rigetto dell'opposizione ad espulsione, pronunciato dal giudice di pace nei confronti dello straniero coniugato con una connazionale regolarmente soggiornante in Italia).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)