Sez. 5, Sentenza n. 2455 del 20/02/2001 (Rv. 543956 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE | Appello proposto per soli motivi di rito non comportanti la rimessione della causa alla Commissione Provinciale - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE
In tema di contenzioso tributario, l'appello proposto alla Commissione Tributaria Regionale, con il quale l'appellante si limiti a dedurre unicamente soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, è ammissibile solo se i vizi denunciati, ove fondati, comporterebbero la rimessione alla Commissione Tributaria Provinciale ai sensi dell'art. 59, comma primo, del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dalla norma citata, è necessario che l'appellante deduca anche le questioni di merito, dovendo altrimenti l'appello ritenersi inammissibile, oltre che per difetto d'interesse, per non rispondenza al modello legale d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)