Sez. 5, Sentenza n. 17026 del 26/08/2004 (Rv. 576270 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Deduzione in appello dei soli vizi di rito nelle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - E nel processo tributario dall'art. 59 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Ammissibilità dell'appello - Deduzione dei vizi di rito fuori di tali ipotesi - Conseguenze - Impugnazione - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
È ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e, nel caso specifico del processo tributario (ricorrente nella specie), dell'art. 59, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientri in uno di tali casi tassativamente previsti, è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado, dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)