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Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 10/02/1987 (Rv. 450894 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - DISTRUZIONE DI BENI CON PREGIUDIZIO ALL'ECONOMIA NAZIONALE - DIVIETO - DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI UN EDIFICIO COSTRUITO IN SPREGIO DI UN DIRITTO ALTRUI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450894-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - DISTRUZIONE DI BENI CON PREGIUDIZIO ALL'ECONOMIA NAZIONALE - DIVIETO - DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI UN EDIFICIO COSTRUITO IN SPREGIO DI UN DIRITTO ALTRUI - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 2933 cod. civ. - il quale vieta, in tema di esecuzione forzata degli obblighi di non fare, la distruzione di beni che comporti pregiudizio all'economia nazionale - si riferisce alle cose insostituibili di eccezionale importanza attinenti alle fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza, con la conseguenza che non può essere invocato al fine di impedire - sia pure in tempi di crisi edilizia - la demolizione totale o parziale di un edificio costruito in spregio di un diritto altrui. (Conf 562/85, mass n 438769; (Conf 6611/82, mass n 424249; (Conf 2696/79, mass n 399015).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2933

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)