Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 10/02/1987 (Rv. 450894 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - DISTRUZIONE DI BENI CON PREGIUDIZIO ALL'ECONOMIA NAZIONALE - DIVIETO - DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI UN EDIFICIO COSTRUITO IN SPREGIO DI UN DIRITTO ALTRUI - AMMISSIBILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - DISTRUZIONE DI BENI CON PREGIUDIZIO ALL'ECONOMIA NAZIONALE - DIVIETO - DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI UN EDIFICIO COSTRUITO IN SPREGIO DI UN DIRITTO ALTRUI - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 2933 cod. civ. - il quale vieta, in tema di esecuzione forzata degli obblighi di non fare, la distruzione di beni che comporti pregiudizio all'economia nazionale - si riferisce alle cose insostituibili di eccezionale importanza attinenti alle fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza, con la conseguenza che non può essere invocato al fine di impedire - sia pure in tempi di crisi edilizia - la demolizione totale o parziale di un edificio costruito in spregio di un diritto altrui. (Conf 562/85, mass n 438769; (Conf 6611/82, mass n 424249; (Conf 2696/79, mass n 399015).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2933
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)